CORONAVIRUS: Disposizioni della Regione Veneto
In vigore dal 23 febbraio al 1° marzo
Nella giornata di oggi, il Presidente della Regione Veneto d’intesa con il Ministro della Salute ha adottato le seguenti misure straordinarie, valide dal 23 febbraio sino a tutto il 1° marzo, volte al contenimento e al contrasto dell'attuale situazione epidemiologica:
1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
2) la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’art. 101 dei codici del Beni Culturali e del paesaggio di cui al DL 42/2004), nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
4) sospensione di ogni viaggio di istruzione sua sul territorio nazionale che estero;
5) previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienza sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
6) misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (sono le 11 indicazioni già note, tipo lavarsi le mani, ecc.);
7) le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
8) le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
9) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenda alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
10) la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
11) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.
Il mancato rispetto delle misure previste sarà punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
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