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CORONAVIRUS: difficile districarsi tra decreti e ordinanze

Intervista al giudice vittoriese Rodolfo Piccin

CORONAVIRUS: difficile districarsi tra decreti e ordinanze

Tra Decreti ministeriali, ordinanze regionali e sindacali, è oggettivamente difficile districarsi. Ci si chiede, soprattutto relativamente alle questioni del "passeggio" e delle aperture dei supermercati, se prevalga l'ultimo ordinanza del Ministro della Salute o quella del Governatore Zaia o anche di alcuni sindaci.

Per provare a fare un po' di ordine, abbiamo sottoposto il tema a Rodolfo Piccin, giudice vittoriese al tribunale di Pordenone.

"Parto dalle basi: la Costituzione italiana prevede che Stato e regioni abbiano entrambi competenze legislative, con questa precisazione: in alcuni ambiti lo Stato ha competenza esclusiva (e cioè la regione non può intervenire con proprie leggi o regolamenti); in altre materie la regione ha la cosiddetta competenza concorrente.

Che cos’è la competenza concorrente? lo Stato detta le disposizioni generali e la Regione quelle di dettaglio; l’esempio è il seguente: lo Stato recinta un campo e dice alla regione cosa ci deve piantare; la regione svolge ogni attività per ottenere il raccolto.

Nel nostro caso: l’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”: la salute è certamente un diritto civile, tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Lo stesso art. 117, comma 3, della Costituzione assegna alla regione potestà legislativa concorrente in materia di “tutela della salute”".

Cosa significa? 

"Significa il pericolo di una accozzaglia (tecnicamente si dice: conflitto di competenza Stato-Regione), alla quale assistiamo in questi tempi calamitosi: lo Stato rivendica per sé la supremazia delle sue decisioni per contenere il contagio, per altro adottate in modo molto dettagliato; alcune regioni contestano, sostenendo che le concrete modalità di tutela della salute spettino alle regioni stesse.

Per restare all’esempio dato: il proprietario terriero dice al coltivatore che per fine anno vuole una certa quantità di vino rosso: ma oltre a ciò, dice anche al contadino come potare, come concimare, quando irrorare, etc.; il contadino – che conosce meglio il terreno e lo segue da vicino - protesta perché per assicurare il raccolto è necessario agire secondo le sue competenze e i suoi tempi".

In questi casi cosa succede?

"Lo Stato, per superare le proteste e collaborare appieno con le regioni, ricorre a un "trucco": delegare alle regioni il potere di emettere regolamenti in materie che lo Stato ritiene di sua esclusiva competenza.

Il che a dire: piuttosto che creare un conflitto, lo Stato assegna alla regione la possibilità di emanare le regole di dettaglio; il rimedio è previsto dall’art. 117, comma 6, della Costituzione.

Il Governo ha emanato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: il cosiddetto “Cura Italia”: è un atto adottato in casi straordinari di necessità e di urgenza, avente forza di legge (art. 77 Costituzione).

In precedenza il Governo, per tradurre in una concreta pratica quanto stabilito in un altro decreto legge (23 febbraio 2020 n. 6), aveva emesso i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (gli ormai famosi “DPCM”) del 9 e 11 marzo 2020: ad esempio prorogando la chiusura delle scuole, stabilendo gli orari di aperura e di chiusura dei negozi.

Ma anche le materia istruzione e commercio sono di competenza della regione!".

E poi c’è anche da considerare il potere del sindaco...

"Infatti. Il sindaco è autorità sanitaria locale e in questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

Insomma: un ulteriore strumento certamente utile ma che se usato maldestramente (come del resto ogni strumento legislativo, statale o regionale),potrebbe creare confusione e fornire istruzioni contraddittorie ".

Giudice Piccin... torniamo alla domanda.

"Allo stato attuale, va data la precedenza agli atti emanati dal governo (decreti legge e DPCM); le norme regionali e le ordinanze dei sindaci non dovrebbero porsi in concorrenza con gli atti del governo, ma piuttosto offrire ai cittadini indicazioni pratiche per la loro attuazione e curare la costante informazione.

Soprattutto dovrebbe prevalere il buon senso".

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