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CORONAVIRUS: il Decreto del Governo Conte

Le misure passaggi più rilevanti del Decreto

CORONAVIRUS: il Decreto del Governo Conte

È stato approvato ieri sera il DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri) con le misure per il contenimento dell'emergenza coronavirus - Covid 19, varate dal Governo presieduto da Giuseppe Conte.

Si tratta di vari provvedimenti presi «considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi. Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Ma siamo un Paese forte, che non si arrende: è nel nostro DNA».

«Stiamo affrontando la sfida del Coronavirus – ha dichiarato in un video messaggio, commentando il decreto a nome del Governo, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte –. Una sfida che non ha colore politico, che deve chiamare a raccolta l’intera Nazione. È una sfida che va vinta con l’impegno di tutti: cittadini e Istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine. L’Italia, tutta, è chiamata a fare la propria parte».

Ecco una sintesi del decreto con i passaggi più rilevanti.

Scuola, sport, eventi e accesso alle strutture sanitarie

Articolo 1

In ambito scolastico, come già anticipato, fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani.

Inoltre:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) (mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro);

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

 

Articolo 2

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

 

Le misure igienico-sanitarie

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

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