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CORONAVIRUS: riassunto delle ultime misure di prevenzione

Tratte da Dpcm e Ordinanza regionale

CORONAVIRUS: riassunto delle ultime misure di prevenzione

È stata pubblicata l’ordinanza del presidente della Giunta regionale del Veneto n° 44 del 3 maggio. Essa di fatto entra nel dettaglio di alcune misure già contenute nel DPCM del 26 aprile scorso e ne prevede altre. Ecco una sintesi delle misure di ordinanza e Dpcm in vigore fino al fino al 17 maggio.

- Divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla misura della QUARANTENA ovvero risultati positivi al virus;

- I soggetti con sintomatologia da INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- E’ vietata ogni forma di ASSEMBRAMENTO di persone in luoghi pubblici e privati;

- L'ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI è condizionato al rigoroso rispetto di regole sanitarie (vedi foglio allegato); le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

- E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc., purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno DUE metri per l'attività sportiva e di almeno UN metro per ogni altra attività;

- Per coloro che svolgono ATTIVITÀ MOTORIA INTENSA non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;

- Al fine di svolgere L’ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; è consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;

- Nell’ambito REGIONALE, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti - se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) - purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;

- È consentito lo spostamento verso e dalla SECONDA CASA o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali;

- E’ fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in una REGIONE DIVERSA rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le PERSONE ANZIANE o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

- In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di MASCHERINA, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità.

- Possono essere utilizzate MASCHERINE DI COMUNITÀ, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

- Sono ammesse, con regole stabilite dall’Ordinanza e dal DPCM, il commercio con consegna a domicilio, la vendita di cibo a domicilio, la vendita di cibo da asporto, la vendita in forma ambulante;

- L’uso di VEICOLI PRIVATI con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante;

- È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso ORTI, anche sociali e comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

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