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REDDITO DI CITTADINANZA: cosa succede dopo la scadenza

Possibilità di rinnovare la domanda

REDDITO DI CITTADINANZA: cosa succede dopo la scadenza

Da ottobre migliaia di percettori del Reddito di cittadinanza non ricevono l’assegno mensile: a fine settembre, infatti, scade per i primi beneficiari il termine di 18 mesi in cui hanno avuto diritto al sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Scaduti i 18 mesi, i beneficiari potranno presentare la domanda di rinnovo solo se ancora in possesso dei requisiti economici e reddituali richiesti: in tal caso continueranno a percepire il sussidio per ulteriori 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione della somma per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. 

Per esempio, chi ha iniziato a percepire il Reddito di Cittadinanza dal 1° aprile 2019 (prima decorrenza utile dalla sua istituzione) a settembre 2020 riceverà l’ultimo accredito e nel mese di ottobre, nella permanenza dei requisiti, potrà presentare la domanda di rinnovo.  

I requisiti per rinnovare la domanda:
– Essere cittadini italiani, europei o soggiornanti di lungo periodo, a condizione che risiedano in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in via continuativa;
– essere in possesso di un ISEE 2020 del nucleo familiare inferiore a 9.600 €;
– avere un patrimonio immobiliare, cioè terreni e fabbricati, non superiore a 30.000 €, esclusa la prima casa di abitazione;
– avere un patrimonio mobiliare, ovvero il denaro depositato sul conto corrente bancario o postale, o investito in titoli ed obbligazioni, non superiore a 6.000 €, aumentato di 2.000 € per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €. Questi massimali vengono ulteriormente incrementati di 5.000 € per ogni componente con disabilità.
– nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi 6 mesi. 

L’importo del Reddito di Cittadinanza è composto da due voci:
1) l’integrazione del reddito che può raggiungere un massimo di 500 € mensili, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
2) un contributo per il pagamento del canone di locazione pari ad un massimo di 280 €, per un totale di 780 € al mese. 

Questi importi vengono ridotti, per differenza, in presenza di redditi di qualsiasi natura. 

Gli obblighi previsti dalla normativa rimangono inalterati, come quello di partecipare agli incontri o ai corsi di riqualificazione professionale nati per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Ciò che invece cambia sono le norme sull’accettazione dell’offerta di lavoro congrua. Infatti se nei primi 12 mesi di fruizione del sussidio l’offerta di lavoro era considerata congrua entro i 100 km da casa, e dai 12 ai 18 mesi entro i 250 km, con il secondo periodo di fruizione del Rdc l’offerta viene invece considerata congrua se viene fatta su tutto il territorio italiano, anche se si tratta di prima offerta.
Se nel nucleo sono presenti persone con disabilità, la distanza non potrà eccedere i 100 km dalla residenza. Se nel nucleo invece sono presenti minori, non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo.
La decadenza del Reddito di Cittadinanza invece viene già applicata al primo rifiuto dell’offerta di lavoro congrua.  

Il primo passo
Per poter inoltrare la domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza è necessario essere in possesso della dichiarazione DSU o ISEE 2020 già fatta al CAF  (l’ISEE ordinario utilizzato per le precedenti mensilità del RdC ha scadenza 31/12/2020 ed è pertanto valido ai fini del rinnovo del RdC); tutti coloro che negli ultimi mesi hanno subito una perdita di reddito possono richiedere il modello ISEE corrente, senza questo modello non è possibile procedere con la richiesta di rinnovo.  

Nelle news del Patronato ACLI  info su tempi e modalità di presentazione della domanda. 

La domanda di rinnovo deve essere presentata all’INPS in via telematica.

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