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VENETO: Covid 19, la nuova ordinanza di Zaia

In vigore fino al 4 dicembre

VENETO: Covid 19, la nuova ordinanza di Zaia

Ecco in sintesi i contenuti delle nuova ordinanza del 24 novembre del Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia contenente norme di prevenzione del contagio da Covid 19.

- Entra in vigore il 26 11 2020 e resta in vigore fino al 04 12 2020.

- PREVEDE misure INNOVATIVE; in particolarmente RESPONSABILIZZA I GESTORI DEGLI ESERCIZI rispetto al mancato rispetto delle norme da parte degli avventori.

- L’ordinanza ribadisce l’obbligo del CORRETTO utilizzo della mascherina in tutte le situazioni in cui la distanza di un metro non sia garantita. Laddove, per esigenze particolari, ci sia la necessità di abbassare la mascherina va prima garantito il distanziamento. L'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione; in caso di violazione da parte di avventori di esercizi di somministrazione, RISPONDE SANZIONATORIAMENTE ANCHE IL GESTORE, anche con la chiusura immediata dell'esercizio

- L’attività sportiva e le passeggiate sono consentite secondo le modalità già note, ma evitando le aree affollate. In particolare, non nei centri storici e nelle località turistiche (mare, montagne e laghi).

- L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare.- I mercati all’aperto sono consentiti ma a determinate condizioni.- È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi.

- Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

- Gli ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande devono assicurare che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

- In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti: Esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente Esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; Esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq. Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

- L’esercente è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio.

- Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole

- Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.- La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita.

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