Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, con 30 voti favorevoli e 8 astensioni, la Proposta di legge statale n. 20 “Modifiche al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 'Nuovo codice della strada”, illustrato in Aula dal relatore, il Consigliere di Lega-LV Marco Dolfin, correlatore il Vicepresidente della Seconda commissione Jonatan Montanariello (Partito Democratico).
Il disegno di legge, composto di sei articoli, propone diverse modifiche al Codice della strada tra le quali, a titolo esemplificativo, in materia di distanze di sicurezza, la previsione che i parcheggi e gli stalli di sosta dei veicoli, nonché le fermate degli autobus, siano ubicati alla distanza di almeno cinque metri dall’attraversamento pedonale, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e dei conducenti dei mezzi di trasporto. In materia di “Segnali luminosi” si prevede che gli impianti semaforici per pedoni e ciclisti siano dotati di contatore numerico della durata in secondi per visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica; si imporrebbe che il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa possa essere effettuato solo in presenza di un analogo contatore numerico di durata. Per quanto riguarda i dispositivi utilizzati nei pressi di incroci regolati da semaforo, per rilevare e multare coloro i quali passano con il semaforo rosso, per fare in modo che l’uso di tali apparecchiature non appaia volto a “far cassa”, ma a garantire un transito veicolare in sicurezza, si introduce l’obbligo di installare, nei semafori dotati di tale apparecchiatura, un contatore del tempo di permanenza di ciascun colore. Ulteriori modifiche riguardano le limitazioni alla guida del Codice della strada, stabilendo che al rinnovo o alla revisione della patente di guida di categoria B di chi ha superato il settantesimo anno di età, la patente possa essere limitata in proporzione alle condizioni fisiche e psichiche di tali persone, tenuto anche conto delle soluzioni tecnologiche di cui possono essere corredati i veicoli. In caso di mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida, non siano applicate sanzioni qualora i documenti mancanti siano esibiti agli uffici competenti entro il termine di settantadue ore decorrente dall’accertamento dell’infrazione da parte dell’autorità competente.
Il correlatore Montanariello, nel corso del proprio intervento, ha sottolineato alcune perplessità in ordine al progetto di legge statale, in particolare sulla possibilità di porre in capo ai comuni gli oneri derivanti dalla legge e sulla copertura finanziaria, giudicata insufficiente, aspetti sottolineati anche dal Consiglieri Andrea Zanoni (Pd) e Arturo Lorenzoni (Gm).
(comunicato stampa)