
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso contro la data del referendum fissata dal Consiglio dei ministri per il 22 e 23 marzo prossimi. Il ricorso era stato presentato dai promotori della raccolta di firme per un’ulteriore richiesta di referendum sulla legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati e altre modifiche all’ordinamento giudiziario.
La Costituzione prevede che le leggi costituzionali che non raggiungono in Parlamento la maggioranza dei due terzi prima di essere promulgate possano essere sottoposte a referendum se lo richiedono entro tre mesi un quinto dei membri di una Camera, cinque Consigli regionali o 500mila elettori. Il referendum già indetto nasce da quattro iniziative di parlamentari della maggioranza e dell’opposizione.
Nel frattempo però un comitato di cittadini e organizzazioni della società civile ha avviato una raccolta di firme su un quesito diversamente formulato (anche se a differenza di quanto accade nei referendum abrogativi non sono i comitati promotori a disporre dei quesiti che vengono invece fissati secondo le norme di legge, e questo ha pesato nella sentenza del Tar) superando rapidamente la soglia richiesta.
I promotori della raccolta avevano presentato ricorso contro la data fissata dal governo perché quest’ultimo non aveva atteso che trascorressero i tre mesi previsti dalla Carta per l’eventuale richiesta di referendum, com’era accaduto nelle precedenti occasioni.
Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, non si è determinata una “consuetudine costituzionale” vincolante e la delibera del Consiglio dei ministri si basa su una lettura corretta dell’articolo 15 della legge sui referendum, la 352 del 1970.




