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VENETO: i chiarimenti della Regione sull'ultima ordinanza

Riguarda soprattutto esercizi e attività commerciali

VENETO: i chiarimenti della Regione sull'ultima ordinanza

La Regione del Veneto ha diffuso alcuni chiarimenti in merito all'ordinanza del presidente della Giunta Luca Zaia emessa il 24 novembre e in vigore fino al 4 dicembre (https://www.lazione.it/Attualita/VENETO-Covid-19-la-nuova-ordinanza-di-Zaia).

- Nel calcolo delle persone che possono essere presenti negli esercizi commerciali sono conteggiati anche gli operatori dell’esercizio? No, si conteggiano solo i clienti.

- Negli esercizi commerciali, la vigilanza sull’accesso deve essere svolta da una persona appositamente dedicata e riservata? Assolutamente no. La previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza,il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid. Si ricorda che il limite di un cliente per i primi 40 mq è stabilito dai dpcm fin da aprile.

- I gestori di esercizi commerciali rispondono per qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi? No .Occorre ricordare che quasi sempre ci si trova su area pubblica, sulla quale gli esercenti non possono intervenire. Di certo, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi),non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni.

- Nei centri o pachi commerciali si computa la superficie comune da cui si accede alle varie strutture di vendita interne per determinare il numero massimo di clienti che possono entrare? No, si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negoziinseriti nei complessi. L’accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio.Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull’obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste.A solo titolo informativo potranno essere apposti all’ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita dei vari esercizi commerciali in essi inseriti.

- È possibile lo svolgimento di attività benefiche con banchetti davanti a chiese, nelle piazze, ecc.? Sì. Non si tratta di attività commerciale ma di eventi in forma statica. E’ importante che non si formino assembramenti e che siano rigorosamente rispettati gli obblighi di uso della mascherina e di distanziamento.

- E’ possibile svolgere le attività di tirocinio o di stage, previste da progetti formativi regionali, in presenza presso le imprese ospitanti, qualora le disposizioni aziendali lo consentano? No. Le attività formative presenti nell'ambito dell'offerta formativa regionale rientrano tra quelle per le quali il DPCM 3/11/2020 (lettera s, punto 9, art. 1) ha disposto la sospensione nella modalità in presenza. Tra queste attività sospese rientrano gli stage e i tirocini curricolari ed extracurriculari. Evidentemente la disposizione normativa mira alla salvaguardia della salute identificandola come prioritaria rispetto alla formazione in presenza che si realizza in azienda attraverso le diverse esperienze (stage, tirocinio ecc.) anche qualora l'attività aziendale proceda regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

- I servizi alla persona (es. parrucchieri) sono soggetti ai limiti di presenza dell’ordinanza n. 156? No. L’ordinanza si riferisce agli esercizi commerciali.

- Gli ambulatori medici sono soggetti al limite di presenze? No. La limitazione vale per gli esercizi commerciali.

- Bar, ristoranti, pasticcerie ed esercizi di somministrazione anche da asporto sono soggetti ai limiti di presenza di persone? No perché non si tratta di esercizi commerciali e sono soggetti ad autonome regole di prevenzione.

- Si possono fare camminate in gruppi di nordic walking? Sì, anche con transito tra più comuni, purchè non si attraversino i centri storici e i luoghi affollati. Occorre, inoltre, che il gruppo rispetti rigorosamente il distanziamento di m. 2 previsto per l’attività sportiva e siano utilizzate le mascherine.

- Gli alberghi e le strutture ricettive che offrono il servizio di ristorazione mediante locali esterni convenzionati possono fare servizio esclusivamente ai clienti degli alberghi e delle strutture a cui sono convenzionati senza limite di orario? Sì, la limitazione di orario è esclusa solo per coloro che possono dimostrare di alloggiare in un albergo o altra struttura ricettiva. Peraltro, per le strutture alberghiere è possibile anche il catering o la ristorazione a domicilio da operatori della ristorazione esterna.

- Anche dopo l’ordinanza n. 156 vale il chiarimento n. 4) del 19.11. per il quale nel giorno di sabato possono rimanere aperte le medie e grandi strutture di vendita con estese mostre espositive e ridotto afflusso di persone, non collegato alla superficie, quali gli autosaloni? Sì, l’ordinanza n. 156 riproduce sul punto quella precedente e quindi valgono le regole e condizioni specificate nei chiarimenti precedenti, anche considerato che rimane invariata anche la situazione delle regioni confinanti per quanto riguarda questo argomento.

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