VITTORIO VENETO: obbligo di vaccino antirabbica
Per tutti i cani e gatti presenti sul territorio comunale, entro 15 giorni
Redazione Online
05/30/2026

A seguito di un accertamento, da parte dei servizi veterinari dell’Ulss 2, di un caso positivo di rabbia in un cane presente sul territorio del Comune di Vittorio Veneto, considerato che la rabbia è trasmissibile all'uomo, ad altissima letalità, e che la promiscuità e la mobilità degli animali da compagnia rappresentano un potenziale veicolo di rapida diffusione del virus, per la necessità di adottare misure drastiche e tempestive a tutela della salute pubblica, secondo una nota in merito del Ministero della Salute, la sindaca Mirella Balliana ha emesso una ordinanza di vaccinazione antirabbica pre-contagio e di identificazione di tutti i cani e gatti di età superiore a 3 mesi.
Le vaccinazioni dovranno essere eseguite da veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all’Albo.
I proprietari di cani e gatti residenti o domiciliati nel comune di Vittorio Veneto devono presentare gli animali presso uno degli ambulatori veterinari autorizzati entro 15 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza (emessa venerdì 29 giugno). I cuccioli e gattini con meno di 3 mesi devono ricevere la vaccinazione entro 15 giorni dal compimento del terzo mese.
I costi dell’identificazione e della somministrazione del vaccino sono a carico dei proprietari.
Fino al completamento della copertura vaccinale (dopo 21 giorni dall'inoculazione), i cani devono essere condotti nei luoghi pubblici al guinzaglio corto (massimo 1,5 metri) e muniti di museruola; i gatti devono essere mantenuti, per quanto possibile, all'interno delle abitazioni private.
Bisogna segnalare immediatamente ai Servizi Veterinari dell'AULSS n. 2 Marca Trevigiana o al Comando di Polizia Locale qualsiasi sintomo sospetto in animali domestici o selvatici (es. aggressività ingiustificata, salivazione eccessiva, paralisi).
Sono esentati dall’obbligo vaccinale gli animali per i quali un veterinario certifica l’esistenza di controindicazioni mediche documentate: in questi casi il Servizio Veterinario ULSS valuterà eventuali misure alternative.
L'inosservanza dell’ordinanza, fatta salva l’azione penale per la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, comporta comunque l’obbligo di procedere alla vaccinazione dell’animale anche contro la volontà del proprietario.








